LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 12.
Adempimenti degli enti organizzatori.(1)
1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l’obbligo di conservare per cinque anni la relativa documentazione.
2. Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni sportive assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, anche se non espressamente contemplati dalle leggi.
3. Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative assicurare a proprie spese i servizi di pronto soccorso previsti dalla normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi