LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, aventi tensione non superiore a 150.000 Volt.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui al T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 concernente l’istituzione dell’Enel e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R., 21 giugno 1968, n. 1062.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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