LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 2.
Domande di autorizzazione.
1. Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, devono essere dirette agli organi individuati ai sensi del successivo art. 4, e vanno presentate al servizio del genio civile competente per territorio. Qualora l’impianto interessi la circoscrizione di due o più servizi, la domanda va presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.
2. Le imprese e gli Enti non trasferiti all’Enel, ai sensi dell’art. 4, numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all’esercizio dell’attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.
3. Gli Enti di cui all’art. 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all’esercizio di attività elettriche; qualora l’istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l’istanza di concessione stessa, corredata dal consenso del ministero dell’industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda alle amministrazioni e agli Enti di cui al successivo art. 12, ai comuni, nonché alle comunità montane eventualmente interessate ai sensi del successivo art. 4, quinto comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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