LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 3.
Istruttoria.
1. Il servizio del genio civile competente provvede alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione di un avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto progettato, nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni ed opposizioni devono essere presentate.
2. Contemporaneamente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione il competente servizio del genio civile dispone l’affissione dell’avviso e della relativa corografia per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato ed invia copia della domanda e dei relativi allegati al ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall’ultimo comma dell’art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all’Enel ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
3. Entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio del genio civile osservazioni ed opposizioni.
4. Le amministrazioni e gli Enti di cui al quarto comma del precedente art. 2 devono comunicare allo stesso servizio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l’autorizzazione debba essere subordinata; fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.
5. In caso di contrasto tra le condizioni indicate da due o più Enti ed amministrazioni, il servizio del genio civile competente per l’istruttoria individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli Enti ed alle amministrazioni stesse, invitandole ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito.
6. Il servizio del genio civile comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute nonché le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del precedente comma mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.
7. Sul merito delle osservazioni e delle opposizioni, nonché delle eventuali controdeduzioni pervenute, il servizio del genio civile riferisce in sede istruttoria all’organo regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni sotto il profilo tecnico.
8. Il servizio del genio civile, accertato l’adempimento delle procedure di cui al precedente art. 2 e del presente articolo ed esperito l’esame sulle caratteristiche tecniche dell’impianto, trasmette gli atti all’organo regionale competente per l’autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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