LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 7.
Procedura abbreviata.
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente art. 4, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di avere ottenuto l’assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell’Enel, il servizio del genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente art. 3, trasmette tutti gli atti ricevuti al Presidente della giunta regionale, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell’avvenuta trasmissione degli atti all’autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell’ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l’autorizzazione si intende rilasciata qualora il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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