LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 11.
Nomina del collaudatore.
1. La nomina del collaudatore spetta al Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore competente se delegato.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all’albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.
3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione, ai sensi del precedente art. 4, ottavo comma.(3)
5. Gli onorari del collaudatore, sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.
6. Il collaudo degli impianti di cui al precedente articolo 10, comma quarto e di cui al successivo art. 18, comma terzoè eseguito dal servizio del genio civile competente per la relativa istruttoria.
In tal caso, non si applicano le disposizioni contenute nei precedenti primo, secondo e quinto comma.
7. Per l’affidamento del collaudo di linee elettriche ed opere accessorie con tensione compresa tra 30001 e 150000 V, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma si applicano le disposizioni dell’art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.(4)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 9 luglio 1984, n. 33. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 9 luglio 1984, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi