LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 13.
Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti.
1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un’apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.
2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 17, primo comma.
3. L’esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell’art. 122 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 , può richiedere l’autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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