LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 16.
Indennità a regioni, province, comuni.
1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell’indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della regione, delle province e dei comuni di chiedere la corresponsione del canone suddetto anziché l’indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 15.
3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 123, quinto comma, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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