LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 18.
Norma transitoria.
1. I proprietari degli impianti indicati dal precedente art. 4, comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione definitiva, entro due anni(5) dalla data predetta devono chiedere l’autorizzazione alla Giunta Regionale presentando al competente servizio del genio civile un’apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti, da una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;
b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest’ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. Il servizio del genio civile competente trasmette entro trenta giorni l’istanza alla giunta regionale, che approva l’elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione; l’approvazione dell’elenco suddetto equivale all’autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Per gli impianti fino a 30.000 volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall’art. 10, comma terzo, viene redatto con l’osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell’esercente che l’impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.
4. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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