LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 19.
Sanzioni amministrative.
1. L’esecuzione delle opere previste dall’art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell’autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell’esecuzione dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 50.000 a L. 500.000. Tale sanzione è applicata con l’osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.
2. Salva l’applicazione della sanzione suddetta, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma, anche d’ufficio ed a spese del proprietario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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