LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 3.
1. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla sua presentazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello statuto;
b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;
c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine da garantire la consapevole scelta degli elettori;
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto vincolato da norme dello statuto regionale, ovvero da norme statali – anche di attuazione di normative C.E.E. – espressamente dichiarate di principio, nel senso che il nucleo normativo non ne possa venire alterato o privato di efficacia senza che risultino lese le corrispondenti specifiche disposizioni delle norme vincolanti soprarichiamate.
2. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull’ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
3. Quando l’oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui al precedente punto d), l’ufficio di presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l’ufficio di presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene un’udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
4. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l’unanimità, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7, quarto comma.
5. L’ufficio di presidenza delibera all’unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, delibera il consiglio regionale entro 20 giorni dalla data della riunione dell’ufficio di presidenza.
6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.
7. Il consiglio delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l’ufficio di presidenza – subito dopo la chiusura del dibattito – formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell’assemblea.
8. Le deliberazioni dell’ufficio di presidenza sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia entro dieci giorni della loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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