LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 5.
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall’elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 4; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della regione e appartenente a una delle seguenti categorie:
- un notaio;
- un cancelliere di un ufficio giudiziario;
- un giudice conciliatore;
- un sindaco;
- un segretario comunale o provinciale.
3. L’autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri funzionari del comune o dell’amministrazione provinciale all’uopo incaricati rispettivamente dal sindaco o dal presidente.
4. L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l’iscrizione dei medesimi delle relative liste elettorali.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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