LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 7.
1. L’ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dai precedenti artt. 4, 5 e 6, assumendo la deliberazione conclusiva all’unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al presidente della giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2. Alla riunione dell’ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all’atto della deliberazione; a tal fine copia dell’avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora non si raggiunga l’unanimità o decorso il termine di cui al precedente primo comma senza che l’ufficio di presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l’argomento è iscritto di diritto all’ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 43, terzo comma, del regolamento interno; la deliberazione consiliare è trasmessa al presidente della giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al precedente primo comma.
5. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 5 risulti irregolare, l’ufficio di presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Nel caso previsto dal comma precedente il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell’ufficio di presidenza decorre al giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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