LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 13.
1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettore composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un segretario.
2. Per gli uffici di sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2 bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l’ufficio elettorale può non coincidere con ciascuna sezione.(4)
2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell’Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali nessuna spesa, di competenza della Regione, relativa agli adempimenti elettorali può essere messa a carico dei comuni.(5)
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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