LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 16.
1. Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l’ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l’ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, l’altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’ufficio centrale per il referendum di cui al successivo art. 17 unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.
5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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