LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 23.
1. Non è ammesso referendum per l’abrogazione di atti amministrativi emanati dal consiglio regionale relativi a:
a) materia tributaria e di bilancio;
b) deliberazioni di assunzione di mutui e di emissione di prestiti;
c) deliberazioni di assunzione e cessione di partecipazioni regionali;
d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla regione, nonché dei rappresentanti della regione e in enti e società a partecipazione regionale;
e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
f) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla regione;
g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla regione ai sensi dell’art. 125 della Costituzione;
h) designazione, a norma del secondo comma dell’art. 83 della Costituzione, dei delegati della regione per l’elezione del presidente della Repubblica;
i) formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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