LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 26.
1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del consiglio regionale.
2. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge, con esclusione dell’articolo 10, commi 2 e 3.(16)
3. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna delle consultazioni, sono fornite dalla giunta regionale. In esse sono formulati i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum.
4. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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