LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 7.
Programma per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale.
1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1986, propone al Consiglio regionale un programma di attività per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui all’articolo precedente, che deve comprendere:(1)
a) l’individuazione dei campi di applicazione e la metodologia generale di formazione delle norme;
b) l’indicazione delle priorità di formulazione delle norme predette, tenuto conto delle metodologie e norme esistenti a livello nazionale ed estero e con riferimento a singole categorie di opere;
c) l’individuazione degli enti, istituzioni ed esperti idonei a collaborare nei modi previsti dalla legislazione vigente per la elaborazione delle norme stesse, nonchè dei relativi livelli di coordinamento;
d) l’indicazione degli strumenti di consultazione delle categorie interessate alla produzione;
e) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma;
f) le modalità di aggiornamento della normativa tecnica;
g) le convenzioni-tipo da adottarsi con istituzioni e laboratori legittimati ad effettuare i controlli dei materiali e dei componenti;
h) le previsioni della spesa necessaria per l’attuazione del programma.
2. Per la redazione del programma di attività la giunta regionale può avvalersi di apposite commissioni e/o di studiosi ed esperti.(2)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 7 agosto 1986, n. 35. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2 della l.r. 7 agosto 1986, n. 35. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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