LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 44.
Piani di spesa.
1. La concessione dei contributi è disposta da piani di spesa, approvati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dei progetti di intervento predisposti ed approvati ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ovvero in conformità ai relativi programmi pluriennali.
2. I piani di spesa determinano per ciascun ente beneficiario:
a) la spesa ritenuta ammissibile per singola opera, ovvero per programma integrato e funzionale di opere;
b) l’entità complessiva dei contributi in capitale per singola opera o per programma integrato e funzionale di opere, nonché la quota da erogare nel primo esercizio finanziario ai sensi del successivo art. 45;
c) l’entità del contributo in annualità, il numero delle annualità medesime e l’eventuale istituto convenzionato per il finanziamento dell’opera o del programma di opere, con l’indicazione delle condizioni alle quali il finanziamento risulta disponibile;
d) l’eventuale obbligo di rimborsare in tutto od in parte il contributo in capitale concesso, maggiorato o meno degli oneri finanziari di ammortamento, con le relative modalità.
3. Ogni piano di spesa deve comunque prevedere l’accantonamento di una somma non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti disposti a titolo di contributo da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l’esecuzione delle opere previste dal piano stesso, derivanti da aggiudicazione dei lavori a trattativa privata, ove la gara sia andata deserta, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili alla esecuzione delle opere.
4. I maggiori oneri previsti dal precedente comma sono concessi con riferimento alla maggiore spesa ritenuta ammissibile e determinata in base alla natura, all’entità percentuale e alla durata del contributo principale stabilite nel piano di spesa; la concessione è disposta con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.(13)
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (allegato A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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