LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 8.
Comitati di proposta.
1. Per ciascuna delle aree protette di cui all’allegato A, nelle quali è prevista l’istituzione di un parco regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.(29)
2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esperti e restano in carica fino all’entrata in vigore della relativa legge istitutiva.
3. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa l’esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla Giunta regionale l’imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché l’istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell’istituzione di quest’ultimo.
4. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
NOTE:
29. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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