LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 9.
Valorizzazione ambientale e promozione culturale.
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell’ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l’individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
2. La Giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali.
3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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