LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 22 ter(89)
Organizzazione degli enti parco.
1. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di gestione;
c) la comunità del parco;
d) il revisore dei conti.
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Ad esclusione dei parchi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)), per i restanti parchi, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall’istanza del parco, la comunità dello stesso parco, anche successivamente all’elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l’ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all’interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione, prevale il voto del presidente. Compete al consiglio, in particolare: (92)
a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.
6. Spetta alla comunità del parco:
a) l’elezione e la revoca del presidente del parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione, ad eccezione del membro nominato dalla Giunta regionale;(93)
c) l’elezione e la revoca del revisore dei conti; (94)
d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente;
f) l’adozione delle modifiche allo statuto;
g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
l) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
m) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie. La Giunta regionale può differenziare i limiti massimi per la determinazione dell’indennità per i membri del consiglio di gestione in funzione degli ambiti di competenza di ciascun componente.(95)
8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.
9. Per il presidente e per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il sindaco e per i consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti o nominati componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.(96)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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