LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 29.
Danno ambientale senza possibilità di ripristino.
1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.500.000, determinato ai sensi del primo comma del precedente art. 28.
2. L’autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.
3. In caso di inottemperanza all’obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvedere in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’1% dell’ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
4. Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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