LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 43.
Norma di raccordo.
1. Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per quanto riguarda il parco naturale della Valle del Ticino.
2. L’approvazione del piano territoriale del parco naturale delle Groane è effettuata secondo le procedure previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 e successive modificazioni; per tale approvazione il termine di cui all'art. 7, quinto comma della L.R. 15 aprile 1975, n. 51è elevato a quattro anni.(150)
3. I consorzi dei parchi già istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge - Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco dei Colli di Bergamo - adeguano, entro sei mesi dalla predetta data, il proprio statuto ai contenuti di cui all’art. 16, primo comma, lett. e) della presente legge.
NOTE:
150. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1987, n. 42. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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