LEGGE REGIONALE 10 giugno 1985 , N. 77

Disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: "Norme in materia di controllo sull’attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive"(1)

(BURL n. 24, 3º suppl. ord. del 13 Giugno 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-06-10;77

Art. 1.
1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio di concessione od autorizzazione in sanatoria comporta il versamento all’erario di una somma a titolo di oblazione.
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le opere realizzate dopo il 1º settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al versamento di un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quella determinata dai comuni in applicazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. In tal caso, il contributo dovuto è ridotto dell’ammontare del costo di tali opere, definito in base ai prezzi unitari risultanti dal listino della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia, ovvero, in mancanza, dal listino della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Milano, vigenti alla data di assunzione della deliberazione comunale di attuazione della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60.
3. La misura del contributo di cui al precedente secondo commaè ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:
a) eseguite od acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all’atto dell’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non si tratti di abitazioni superiori a 120 mq di superficie utile netta di calpestio né siano qualificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché classificate catastalmente nella categoria A/1;
b) destinate ad attività commerciale o artigianale con superficie utile netta di calpestio inferiore a 50 mq o con l’eventuale superficie minima prevista a norma di legge;
c) destinate ad attività culturali o sindacali.
4. Per le opere realizzate dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1º ottobre 1983, il rilascio di concessione in sanatoria comporta, oltre al versamento dell’oblazione, la corresponsione del contributo di concessione in misura pari a quanto previsto, per il costo di costruzione, dall’art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituito dal sesto comma dell’articolo 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché per gli oneri di urbanizzazione, dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 60.
5. Per gli edifici abusivi destinati ad abitazione ed ubicati in zone non aventi destinazione residenziale secondo lo strumento urbanistico generale del comune si applicano gli oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita, per gli edifici residenziali, dalle deliberazioni comunali di attuazione della citata legge regionale n. 60/1977, in vigore all’atto del rilascio della concessione in sanatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano qualora si tratti delle opere di cui all’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 104, comma 1, lett. m) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ad eccezione degli artt. 1 e 2 che continuano ad avere efficacia sino all’esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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