LEGGE REGIONALE 12 settembre 1986 , N. 50

Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50

Art. 1.(2)
1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato, del patrocinio, dei conferimenti d’onore della Regione Lombardia e di altri premi della Regione Lombardia e la concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale;(3)
b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni;(4)
c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti.(5)
2. La partecipazione della Regione a società commerciali è fuori dall’ambito di applicazione della presente legge.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 49, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 5, lett. a) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 5, lett. b) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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