LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 2.
1. Gli Enti responsabili dei Servizi di zona e gli Enti ospedalieri non trasferiti nell’ambito della programmazione del settore materno-infantile, promuovono gli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia