LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 3.
1. Il consultorio, la casa di maternità, laddove realizzata in via sperimentale ai sensi del successivo art. 5, l’Ospedale e le altre strutture pubbliche addette alla maternità si configurano come Unità funzionali operative organizzate in forma dipartimentale, al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento socio-sanitario; in particolare, deve essere realizzato il raccordo tra il consultorio, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extra-ospedalieri, al fine di favorire il mantenimento della medesima équipe di operatori per l’assistenza alla donna durante la gravidanza ed il parto; in ogni caso l’assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, fin dal loro accertamento, alle strutture ospedaliere.
2. Le U.S.S.L. provvedono, anche tramite dotazione del personale necessario, a garantire, nell’ambito delle prestazioni dei Servizi consultoriali di cui all’art. 2 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44 e con il concorso dei poliambulatori specialistici intra ed extra ospedalieri, il potenziamento degli interventi per l’assistenza della donna durante tutto il periodo della gravidanza, ed in particolare:
- l’istituzione di un’idonea cartella ostetrico-pediatrica nella quale siano annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati devono essere messi a disposizione della donna e degli operatori che l’assistono durante e dopo il parto;
- l’assistenza sanitaria delle gravidanze fisiologiche;
- i corsi di preparazione al parto di cui al successivo art. 4 ed il relativo materiale documentario e bibliografico da mettere a disposizione delle utenti;
- l’accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio.
3. Dopo il parto deve essere garantita l’assistenza domiciliare alla madre e al bambino, in modo da favorire la dimissione precoce della donna dall’ospedale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi