LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 6.
1. Per consentire l’unicità dell’evento travaglio-parto-nascita, negli ospedali deve essere garantita alla donna la possibilità di occupare uno spazio singolo al quale possa aver libero accesso la persona con cui desideri condividere l’evento; al fine di garantire l’effettivo sostegno psico-affettivo alla partoriente va promossa la partecipazione al corso di preparazione al parto della persona scelta per assistere all’evento; dopo il parto il neonato sano è affidato ai genitori nello stesso luogo del travaglio e del parto per tutto il tempo di stretto controllo post-partum.
2. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna, l’organizzazione delle strutture ospedaliere nonché il comportamento del personale addetto ai reparti di ostetricia devono comunque essere volti a favorire l’allattamento precoce al seno.
3. Deve essere garantita alla donna la possibilità, subito dopo il periodo di osservazione post-partum e durante tutto il periodo di degenza, di tenere accanto a sé il neonato sano; la permanenza del neonato con la madre può essere limitata alle ore diurne (dalle ore 6 alle ore 24), su richiesta della donna e devono inoltre essere consentite, senza limitazione di orario, le visite del padre o di altra persona.
4. Il personale sanitario già addetto ai nidi, opportunamente riqualificato e aggiornato, viene decentrato nei reparti di ostetricia in relazione alle esigenze di assistenza dei neonati accanto alle madri, sulle quali non devono comunque gravare compiti assistenziali.
5. Durante il periodo di degenza devono essere promossi incontri informativi con gli operatori di pediatria e di ostetricia, sull’allattamento, la puericultura, l’igiene del puerperio e la contraccezione, e devono essere favoriti scambi di informazioni e di esperienze tra le degenti.
6. Per poter garantire la continuità del rapporto tra genitori e bambino nel periodo dopo il parto anche in caso di nascita pretermine o di patologia neonatale grave è necessario:
- che sia garantita la presenza della madre e/o del padre nei reparti di terapia intensiva neonatale, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione sanitaria vigente relativamente a particolari stati di morbilità;
- che la frequenza e la durata delle visite dei genitori avvenga senza restrizioni;
- che vengano programmati incontri frequenti tra i genitori ed i componenti dell’équipe, al fine di allargare le informazioni circa la patologia del bambino per migliorarne il rapporto.
7. La cartella ostetrica e pediatrica deve essere messa a disposizione della donna, dietro semplice richiesta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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