LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 9.
1. Il personale medico e paramedico del Servizio Sanitario regionale attualmente addetto all’assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza ed il parto deve essere aggiornato e riqualificato in funzione dell’attuazione della presente Legge.
2. La regione, d’intesa con gli enti responsabili di zona promuove corsi di aggiornamento semestrali articolati in due livelli di cui il primo, generale, uguale per tutti gli operatori, ed il secondo specialistico, adeguato alle rispettive competenze, programmati con le modalità di cui al successivo art. 10.
3. In particolare l’aggiornamento di secondo livello è volto ad approfondire la valutazione di efficacia delle tecniche ostetriche e neonatologiche nonché la metodologia di esecuzione pratica da svolgersi presso le sale parto e le isole neonatali degli ospedali.
4. Possono inoltre essere previsti, durante il periodo del corso, comandi temporanei delle strutture territoriali a quelle ospedaliere e viceversa, per favorire scambi di esperienze tra gli operatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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