LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 11.
1. I comitati di gestione delle U.S.S.L. approvano una relazione annuale nella quale sono contenuti i dati relativi a:
a) morbosità e mortalità perinatale anche tardiva;
b) morbosità e mortalità materna;
c) modalità dei parti ed in particolare dei parti strumentali, con le relative specificazioni;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di analgesici, anestetici, ossitocina ed altri farmaci in travaglio;
f) dati statistici sulla popolazione assistita (età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario).
2. Tali dati sono trasmessi alla Giunta Regionale la quale promuove:
- la pubblicazione e la diffusione dei dati così raccolti;
- lo svolgimento di indagini su:
1) mortalità perinatale;
2) mortalità materna;
3) handicap.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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