LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 12.
1. La regione disciplina e garantisce la tutela del bambino ricoverato in ospedale e nelle strutture convenzionate e favorisce la riduzione della spedalizzazione e comunque dei tempi di degenza media in tutti i reparti pediatrici al fine di prevenire l’insorgenza di alterazioni psico-affettive secondo le disposizioni del presente titolo.
2. Al fine di limitare la durata della degenza ospedaliera, e nella prospettiva di una più ampia deospedalizzazione, vengono istituiti in ogni reparto pediatrico, servizi di day hospital e servizi ambulatoriali che agiscono in stretto contatto con le strutture del territorio di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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