LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 12.
1. La regione disciplina e garantisce la tutela del bambino ricoverato in ospedale e nelle strutture convenzionate e favorisce la riduzione della spedalizzazione e comunque dei tempi di degenza media in tutti i reparti pediatrici al fine di prevenire l’insorgenza di alterazioni psico-affettive secondo le disposizioni del presente titolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia