LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 13.
1. Il bambino - da 0 a 14 anni - deve essere ricoverato preferibilmente in reparto pediatrico, qualunque sia la patologia da cui è affetto; qualora si rendesse necessario il ricovero in altro reparto devono essere comunque garantiti i diritti contemplati nella presente Legge.
2. Le U.S.S.L. promuovono in tutte le strutture sanitarie della regione Lombardia con competenza pediatrica, l’organizzazione del lavoro e l’istituzione delle strutture di servizio necessarie ad assicurare la continuità del rapporto familiare-affettivo durante il periodo di spedalizzazione del bambino consentendo la continua presenza del genitore o di persona affettivamente legata ad esso. Garantisce inoltre alla persona che lo assiste la possibilità di usufruire per il pernottamento ed il vitto di servizi messi a disposizione dall’ospedale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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