LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 15.
1. I genitori devono essere costantemente informati circa la natura e l’andamento della malattia, le terapie intraprese e gli eventuali effetti dannosi che ne dovessero derivare; qualora lo richiedano possono assistere sia alle visite mediche, sia agli interventi strumentali nonché prendere visione, in qualunque momento, della cartella clinica.
2. Il bambino, nella misura e con modalità adeguate alla sua età, deve essere informato, previa intesa con i genitori, delle pratiche terapeutiche cui viene sottoposto.
3. Per sottoporre il bambino a qualsiasi sperimentazione clinica è obbligatorio informare i genitori delle possibili conseguenze e ottenere il consenso di entrambi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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