LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989 , N. 2

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)

(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2

Art. 8.
1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105 .
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l’ente gestore del parco o della riserva.
NOTE:
1. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 1108/1988. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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