LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 17.
Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica.
1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell’allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 18, l’ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell’alloggio secondo le prescrizioni dell’allegato per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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