LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 , N. 48

Disciplina dell’attività di estetista

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48

Art. 1.
Finalità.
1. La presente Legge disciplina nell’ambito della regione Lombardia l’attività di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale.
2. Tale attività comprende:
a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso;
b) la depilazione a caldo e a freddo;
c) il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo;
d) il trucco;
e) il manicure e pedicure estetico
3. Tale attività consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed è svolta sia manualmente, sia con l’ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l’applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 concernente "Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici", e successive modificazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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