LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989 , N. 69

Contributo della regione Lombardia alla "Fondazione Lombardia per l’ambiente"

(BURL n. 50, 1º suppl. ord. del 13 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-09;69

Art. 2.
1. In esecuzione della disposizione normativa di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale è tenuta a stipulare un apposito atto di convenzione con la Fondazione che fissi, tra le altre, le seguenti condizioni:
a) l’impiego delle rendite derivanti dal contributo di cui alla presente Legge deve essere coordinato e reso coerente con gli obiettivi definiti dalla regione in relazione alle sue specifiche esigenze, nell’ambito delle finalità generali fissate dallo Statuto della Fondazione;
b) al fine di verificare la rispondenza dell’impiego delle rendite derivanti dal contributo disposto dalla presente Legge, la Fondazione è tenuta a comunicare alla Giunta Regionale e al Consiglio regionale(2) il programma delle sue attività, anno per anno, con l’indicazione dei settori di intervento, delle ricerche programmate e dei rapporti messi in essere con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
c) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia tenuto a un rendiconto periodico annuale sull’impiego delle rendite derivanti dai contributi disposti dalla presente Legge, dandone comunicazione alla Giunta Regionale nonché al Consiglio regionale(2).
NOTE:
2. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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