LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 2.
Consulta regionale dell’artigianato.
1. Al fine di costruire un momento partecipativo ed identificare una sede permanente di incontro, confronto e verifica con le istanze socio-economiche e gli esponenti degli interessi locali della Lombardia sugli obiettivi strategici della programmazione in materia di artigianato, quali indicati al precedente art. 1, è istituita, presso la Giunta Regionale, Settore industria e artigianato, la consulta regionale dell’artigianato.
2. La consulta è composta:
a) dall’assessore regionale all’industria e artigianato con funzioni di presidente;
b) dal dirigente del servizio artigianato;
c) da quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio;
d) dal presidente della commissione regionale per l’artigianato o suo delegato;
e) dai presidenti e dai segretari regionali delle associazioni sindacali dell’artigianato aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale o loro delegati;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) da un rappresentante dell’Unione Regionale delle Province lombarde (URPL);
h) da un rappresentante regionale dell’Unione Nazionale Comuni ed Enti montani (UNCEM);
i) da un rappresentante regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
l) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall’Associazione Bancaria Italiana ed uno dalla Federazione Regionale delle Casse Rurali ed Artigiane;
m) dal presidente del Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane o suo delegato;
n) dal presidente dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia o suo delegato.
3. Alla costituzione della consulta, che dura in carica cinque anni, e che comunque scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale, procede il Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto.
4. La consulta disciplina, con norme regolamentari, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
5. La consulta si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno.
6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio artigianato.
7. Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico del bilancio regionale.
8. Ai componenti della consulta spettano le indennità di presenza e il rimborso spese nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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