LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 20.
Contributi a spese di impianto.
1. La regione concede contributi in conto capitale a fronte di spese di impianto, come tali definite ai sensi dell’art. 2426 del codice civile, di nuovi consorzi e società consortili, iscritti nella separata sezione dell’albo ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73.
2. I contributi di cui al precedente comma sono accordati in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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