LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 36.
Programmi attuativi.(13)
1. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi, priorità e criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all’art. 35, su proposta della direzione generale competente, sentito il comitato tecnico - scientifico di cui all’art. 34, approva i programmi attuativi necessari per la realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge concedendo altresì i relativi contributi.
NOTE:
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 12 agosto 1999, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi