LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 42.
Atto di concessione dei contributi.
1. L’approvazione dei programmi attuativi è disposta ai sensi dei precedenti artt. 35 e 36 e costituisce atto di concessione dei contributi e impegno della spesa ai sensi degli artt. 57 e 60 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere, per gli interventi che hanno carattere pluriennale, obbligazioni a carico degli esercizi futuri, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle sole obbligazioni che vengono a scadenza in corso del relativo esercizio.(15)
3. L’erogazione dei contributi di cui al precedente primo commaè disposta sulla base delle modalità e dei termini indicati nei programmi attuativi, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell’assessore competente, se delegato.
NOTE:
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. c) della l.r. 12 agosto 1999, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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