LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1991 , N. 33

Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33

Art. 9.
Iniziative.
1. Nel triennio 1991-93 sono finanziati con il fondo di cui all'art. 8 le seguenti iniziative regionali:
a) sviluppo e ammodernamento delle strutture per anziani (Anziani);
b) salvaguardia, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio artistico e culturale (Beni culturali);
c) realizzazione di alloggi per l'accoglienza degli immigrati (Accoglienza);
d) (8)
e) realizzazione di opere di adeguamento della viabilità  provinciale e minore (Viabilità);
f) metanizzazione in montagna (Montagna);
g) raccolta differenziata rifiuti e recupero materie seconde (Trattamento rifiuti).
h) riqualificazione delle periferie urbane (periferie urbane).(9)
2. I requisiti e le condizioni per il finanziamento dei progetti rientranti in ciascuna iniziativa sono stabiliti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, nelle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente legge.
3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell’articolo 10, comma 3, lettera b): (10)
a) le opere e gli interventi oggetto di accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata approvati dalla Giunta regionale;
b) le opere e gli interventi il cui livello progettuale sia in fase definitiva ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.
4. La legge finanziaria autorizza le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa.(11)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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