LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1991 , N. 33

Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33

Art. 14.
Agevolazioni finanziarie accessorie.
1. L'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere in parte finanziate dal FRISL può essere garantito, sia per la quota capitale, che per la quota interessi, da fidejussione regionale.
2. La garanzia fidejussoria è concessa, a richiesta dell'interessato, con la deliberazione di concessione del contributo regionale o con successivo decreto del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa, sempreché i soggetti richiedenti dimostrino la totale o parziale mancanza di altre garanzie.(29)
3. L'ammontare complessivo delle fidejussioni concedibili viene determinato per ciascuna iniziativa nella relativa scheda.
4. La giunta regionale può affidare a Finlombarda l'incarico di reperire ed organizzare l'utilizzo di altre fonti di finanziamento in rapporto alle quali può essere anche concessa fidejussione regionale ai sensi dei precedenti commi.
NOTE:
29. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 18, lett. e) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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