LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1991 , N. 33

Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33

Art. 16.
Monitoraggio e valutazione.
1. Le iniziative finanziate con il fondo sono soggette ai controlli di gestione di cui all’articolo 73 della l.r. 34/1978.(32)
1 bis. Il nucleo di cui all'articolo 11, avvalendosi della competente struttura organizzativa della Giunta regionale preposta alla gestione complessiva del FRISL, predispone, in base ai dati forniti dalle strutture organizzative incaricate per ciascuna iniziativa, una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finanziati e sull'impiego del Fondo per territorio, aree di intervento, tipologia di aiuto e di beneficiari, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità intervenute. La relazione viene presentata alla Giunta regionale che provvede a trasmetterla annualmente al Consiglio.(33)
2. La giunta regionale è autorizzata ad affidare all'istituto regionale di ricerca, per la durata di validità  della presente legge, la realizzazione di un programma di valutazione sistematica dello stato delle infrastrutture e dei servizi pubblici in Lombardia e degli effetti del FRISL.
3. Al termine del terzo anno di attuazione del FRISL il consiglio regionale, sulla base di una relazione presentata dalla giunta in connessione al rapporto di gestione di cui all'art. 77 bis della l.r. 34/78, procede ad un riesame dello strumento finanziario previsto dalla presente legge.
NOTE:
32. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. j) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. k) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Successivamente è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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