LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995 , N. 6

Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 19 Gennaio 1995 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1995-01-16;6

Art. 2.
Norme per la convalida dei consiglieri regionali - Annullamento dell’elezione e revoca della convalida.
1. Ai fini della convalida, i consiglieri regionali proclamati eletti sono tenuti a rilasciare alla giunta delle elezioni, di cui all’art. 5 del regolamento interno del consiglio regionale, la dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55/90.
2. Il consiglio regionale annulla l’elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55/90.
3. In attuazione del comma 4 dell’art. 15 della legge n. 55/90, qualora la notizia delle condizioni previste dal precedente comma 2 sia acquisita, anche d’ufficio, successivamente alla convalida, il consiglio regionale, su iniziativa del suo presidente, annulla l’elezione, revoca la convalida e dispone la surroga del primo dei non eletti nella stessa lista a norma dell’art. 16 della legge n. 108/68.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi