LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995 , N. 6

Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 19 Gennaio 1995 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1995-01-16;6

Art. 4.
Cessazione della sospensione dalla carica.
1. Gli effetti della sospensione dalla carica a norma del comma 4 quater dell’art. 15 della legge n. 55/90 cessano dalla data della sentenza o della revoca del provvedimento dell’autorità giudiziaria cui consegue la cessazione della sospensione stessa, salvo il diverso termine eventualmente previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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