LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996 , N. 31

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31

Art. 4 bis(13)
Monitoraggio e rendicontazione
1. La Regione svolge attività di monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti e dei fondi disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale rendiconta al Consiglio regionale gli esiti del monitoraggio con una relazione annuale.
NOTE:
13. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi