LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996 , N. 31

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31

Art. 9.
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, per ragioni d’urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di realizzare l’integrazione viaria di un collegamento di primaria importanza nel sistema regionale della viabilità e di assicurarne l’esecuzione, la regione concorre con i soggetti istituzionalmente competenti alle spese di realizzazione delle opere di collegamento del centro doganale intermodale di Segrate alla tangenziale Est di Milano, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto di 20 miliardi di lire.
2. Per la finalità di cui al comma 1 sono stipulate apposite convenzioni con l’ANAS e/o con le amministrazioni locali interessate e/o con società titolari di concessioni autostradali, nelle quali sono indicati i reciproci impegni. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della giunta regionale e sono stipulate dal presidente della giunta o, per sua delega, dall’assessore competente.
3. L’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’opera di cui al comma 1è disposta mediante successivo provvedimento legislativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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