LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 8 ter
Agevolazioni per l’accesso al credito per lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.(51)
1. Il direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con aziende di credito, finalizzate ad agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, per la realizzazione di investimenti rivolti all’introduzione, allo sviluppo e alla promozione delle tecnologie di rete.
2. L’agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate che, in base alle convenzioni di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.
3. Con l’atto di approvazione delle specifiche misura di intervento di cui all’articolo 3, comma 3 ter, si stabiliscono altresì i principi per la stipulazione delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo.
NOTE:
51. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, lett. m) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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